Obbligo della PEC per le Società entro il 29 Novembre 2011. Obbligo P.E.C entro il 29.11.11: Sospese le sanzioni. Nota del Ministero Sviluppo Economico
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Notizia del 29.11.2011
Obbligo P.E.C entro il 29.11.11: Sospese le sanzioni. Nota del Ministero Sviluppo Economico
Pubblichiamo la Nota Prot. 0224402 del 25.11.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, inviata a tutte le Camere di Commercio, nonchè all'UnionCamere, riguardante la sospensione delle sanzioni previste per il mancato invio al Registro delle Imprese della P.E.C. entro la data del 29.11.2011. La Nota invita le Camere di Commercio ad "attivarsi" a partire dal 01.01.2012.
Clicca qui per visualizzare la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico [file.pdf]
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Memo del 21.11.2011
L’omessa o ritardata comunicazione prevede una sanzione amministrativa ai sensi dell’art 2630 del Codice Civile per un importo che va da 103,00 euro a 1.032,00 euro.
Le società costituite prima del 29 novembre 2008, se non hanno ancora provveduto, devono comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il prossimo 29 novembre 2011.
L’adempimento è completamente gratuito in quanto esente da imposte di bollo e diritti di segreteria.
Oltre ai consueti canali telematici è disponibile all'indirizzo web, » http://www.registroimprese.it, un percorso semplificato da utilizzare esclusivamente per la dichiarazione delle PEC da parte del legale rappresentante della società.
La scelta del gestore della casella di PEC è libera. I servizi di PEC sono forniti dagli operatori di mercato abilitati dal Centro per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). _____________________________________________________________________________________ Notizia del 20.10.2011
Come già noto (notizia
pubblicata sul sito FederLab in data 25.11.2009) l'art. 16 comma 6
del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 S. O. convertito con modifiche dalla legge n. 2 del
28/01/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2009 S.O.
recita:
"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di
iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio
e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi
internazionali. In particolare per le società di nuova costituzione la PEC è immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società (la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese e in caso di mancata regolarizzazione il rifiuto dell'iscrizione). Per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC dovrà essere richiesta e comunicata al Registro Imprese entro e non oltre il 29/11/2011. Sono esentate dall’obbligo di comunicazione della P.E.C. al Registro delle Imprese le Ditte Individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria
Cogliamo l’occasione per richiedere a tutti gli Associati di inviare l’indirizzo di P.E.C. della struttura anche agli Uffici Segreteria di FederLab Italia per eventuali comunicazioni da parte dell’Associazione specificando:
L’indirizzo PEC di FederLab Italia è il seguente: federlabitalia@pec.it
Per gli Associati FederLab-SBV (Regione Campania) l’indirizzo da utilizzare è federlabcampania@pec.it
Ad ogni buon fine qui di seguito “ricordiamo” cosa è la P.E.C.: La PEC (posta elettronica certificata) è l’equivalente di una posta elettronica tradizionale che ha in aggiunta caratteristiche di certificazione e sicurezza della trasmissione. La Posta Elettronica Certificata è quindi un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Il gestore di posta elettronica certificata infatti fornisce al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata. Le informazioni contenute nella trasmissione vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono opponibili a terzi. La PEC sostituisce la raccomandata con ricevuta di ritorno nei rapporti ufficiali con altri soggetti che dispongono di posta certificata. La trasmissione viene considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono caselle di posta elettronica certificata.
Ulteriori informazioni sulla PEC e sulle sue modalità di utilizzo sono disponibili sul sito del CNIPA |