Spett.le FEDERLAB ITALIA

                               ROMA

Alla cortese attenzione del Presidente Dott. Vincenzo D’Anna

 

Mi si chiede di redigere una nota illustrativa con riguardo al comma 39 dell’articolo 1 della legge 23.08.2004 n. 243 (legge delega al Governo per la riforma del sistema pensionistico).-

L’esigenza della presente nota è sorta dalla non chiara lettera della suddetta norma, che si presta a svariate interpretazioni, generando pertanto negli operatori del settore dubbi di non poco conto in relazione all’applicazione pratica delle disposizioni nella stessa contenute, in particolar modo per quanto riguarda l’assolvimento dell’obbligo contributivo nei confronti dell’E.N.P.A.M.(Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) imposto ad alcuni enti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Sulla base della norma in questione, infatti, l’E.N.P.A.M. ha richiesto a varie strutture il versamento del contributo previdenziale in favore degli specialisti esterni che prestano la propria attività professionale presso tali strutture.-

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Preliminarmente e per chiarezza espositiva, sembra opportuno precisare che non rientrano nel campo di applicazione della norma quelle strutture organizzate in forma di società di capitali, ed operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, che non intrattengono alcun rapporto di collaborazione libero - professionale con medici obbligati all’iscrizione al Fondo di Previdenza per gli Specialisti Esterni, assunto in gestione dall’ E.N.P.A.M. a norma dell’art. 4 secondo comma dello Statuto approvato con D.P.R. 2.09.1979 n. 931 e successive modificazioni, nonché dell’art. 5 primo comma dello Statuto approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro in data 24.11.1995.-

Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di un laboratorio di analisi costituito in forma di società di capitali che opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e che non si avvale dell’attività professionale di medici iscritti al Fondo di Previdenza dell’E.N.P.A.M, nessun obbligo contributivo può ritenersi sussistente ai sensi e per gli effetti del comma 39 dell’art. 1 della legge 23.08.2004 e, di conseguenza, nulla è dovuto all’Ente Previdenziale. La norma ha, infatti, ad oggetto la disciplina del trattamento previdenziale dei medici ed odontoiatri che partecipano all’attività di strutture societarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale, per cui nessuno spazio applicativo le può essere riconosciuto al di fuori di questo specifico ambito soggettivo e nessuna pretesa può essere avanzata dall’ E.N.P.A.M. oltre tali limiti.-

A diverse conclusioni deve pervenirsi laddove il laboratorio di analisi, costituito in forma di società di capitali ed accreditato con il Servizio sanitario nazionale, sia legato, per l’espletamento della sua attività, da un rapporto di collaborazione libero professionale con un medico obbligato ad iscriversi all’E.N.P.A.M. D’altronde è proprio questo il caso rispetto al quale la disposizione di legge pone i maggiori dubbi interpretativi, per la risoluzione dei quali, delimitato il campo di indagine, si rende necessaria un’analisi più approfondita del dettato normativo.- 

Un primo dubbio riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati a versare il contributo, dal momento che il comma 39 dell’art. 1 della L. n. 243/2004 menziona, senza ulteriori specificazioni, “le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale”. Per quanto concerne le prime, considerando la normativa attualmente vigente in materia di società tra professionisti, si tratta di società composte esclusivamente da iscritti negli appositi albi professionali, ad eccezione delle associazioni fra professionisti e delle società di persone, alle quali si applica il successivo comma 40. Per quanto concerne le seconde, si tratta di società la cui compagine sociale comprende, in toto o in parte, soggetti non iscritti negli albi dei medici e degli odontoiatri.-

Un secondo dubbio riguarda l’individuazione dei soggetti in favore dei quali il contributo previdenziale E.N.P.A.M. deve essere versato. Tali soggetti sono esclusivamente quei professionisti (medici ed odontoiatri) che siano soci delle predette società ovvero che intrattengano con le stesse un rapporto di collaborazione libero – professionale e che risultano iscritti al Fondo di Previdenza per gli Specialisti Esterni assunto in gestione dall’ E.N.P.A.M. a norma dell’art. 4 secondo comma dello Statuto approvato con D.P.R. 2.09.1979 n. 931 e successive modificazioni nonché dell’art. 5  primo comma dello Statuto approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro in data 24.11.1995.-

Individuati i soggetti su cui grava l’obbligo del versamento contributivo E.N.P.A.M. e quelli in cui favore è disposto, è necessario affrontare il problema che si pone relativamente alle modalità di calcolo del contributo. La formulazione della norma sul punto è alquanto generica ed estremamente criptica, limitandosi a prevedere  il versamento del “2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale”, non offrendo alcun altro elemento utile per la determinazione del quantum debeatur.-

Preliminarmente occorre osservare che, trattandosi di una norma diretta a disciplinare -come già evidenziato- il trattamento previdenziale dei professionisti medici ed odontoiatri iscritti al fondo di previdenza E.N.P.A.M. ed inseriti in strutture organizzative operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, la base su cui viene calcolato il contributo del  2% deve  necessariamente tenere conto, da un lato, dalle prestazioni rese da tali professionisti e, dall’altro, della diversa compagine sociale delle suddette strutture organizzative.-

Nel caso di società tra professionisti, infatti, poiché esse possono essere costituite esclusivamente da professionisti medici ed odontoiatri iscritti negli appositi albi professionali, è chiaro che ciascuno di questi partecipa alla produzione del fatturato della società di cui fa parte prestando la propria attività professionale e gode degli utili in ragione della sua quota di partecipazione al capitale sociale della società. Logicamente, quindi, il legislatore ha imposto il versamento all’E.N.P.A.M., a fini contributivi, del 2% di tutto il fatturato annuo, avendo altresì cura di specificare che ad ognuno debba essere attribuita la quota di spettanza individuale, in ragione appunto della partecipazione all’attività di produzione.-

Più complessa è invece l’interpretazione del dettato normativo nel caso in cui si tratti di società di capitali. Queste ultime, infatti, prevedono la partecipazione di soggetti che non rivestono la qualifica di professionisti medici ed odontoiatri iscritti negli appositi albi professionali e che, quindi, non sono iscritti al fondo di previdenza dell’E.N.P.A.M (da es. biologi). Ne deriva che, laddove anche in tale ipotesi il versamento contributivo del 2%  in favore dei medici ed odontoiatri legati alla società stessa da un rapporto libero-professionale venisse calcolato sul fatturato annuo della società complessivamente inteso, si avrebbe una sperequazione contributiva nei confronti di tali soggetti a tutto vantaggio dei medici e degli odontoiatri. A questi ultimi, infatti, verrebbe attribuito un contributo previdenziale determinato su una base, quella del fatturato societario, che in realtà hanno concorso a realizzare solo in parte. Se si ragionasse in questi termini si arriverebbe all’assurdo logico che nel caso, per l’innanzi già prospettato come uno dei più complessi posto dalla norma, di società di capitali in cui operano un biologo ed un medico, questo ultimo vedrebbe calcolata la sua percentuale contributiva anche su quella parte di fatturato della società che il biologo ha prodotto con l’esercizio della sua attività professionale. Per evitare una simile conseguenza, che di certo esporrebbe la norma a censure di illegittimità costituzionale, e per darne dunque una lettura costituzionalmente orientata, si deve conclusivamente affermare che quando si tratti di società di capitali il riferimento contenuto nel dettato normativo al fatturato annuo della società vada inteso come relativo al totale, su base annua, delle prestazioni rese dal professionista medico ed odontoiatra del cui contributo previdenziale si tratta, accertabili in base alla fatturazione che il professionista fa alla società della sua attività professionale.-

E’, dunque, in questi termini che va interpretata la norma nel punto in cui, imponendo il versamento del 2% del fatturato annuo, precisa che deve trattarsi del fatturato “attinente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative…”.-

Soccorre in favore della interpretazione proposta anche una lettura sistematica della norma, la quale nell’ultima parte fa obbligo alle società tenute al versamento del contributo di specificare la percentuale contributiva di spettanza individuale di ciascun medico ed odontoiatra che ha partecipato alle attività di produzione del fatturato. Tale ulteriore obbligo, infatti, evidenzia la volontà del legislatore di regolare il versamento del contributo previdenziale all’E.N.P.A.M., in favore di medici ed odontoiatri legati a società di capitali da un rapporto libero professionale, sulla base delle prestazioni effettivamente rese.

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Nei suddetti termini rendo la presente nota, restando a disposizione per quant’altro possa occorrere.-

Nola, 5 settembre 2007.-

Avv. Arturo Umberto Meo