Camera dei Deputati O.d.g.: Tariffe, Programmazione Spesa, Contratti e  Soglia minima di efficienza strutture.

 

 

I Deputati del PDL On. Luigi Cesaro e On. Gioacchino Alfano hanno presentato un Ordine del giorno, sul quale è stato espresso parere favorevole dal Governo, al fine di chiarire e meglio specificare quanto previsto nel Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 in materia sanitaria.

Il provvedimento, se approvato dall’Aula, costituisce vincolo di Legge e contribuirà ad una più chiara applicazione della normativa riguardante le procedure di fissazione delle Tariffe, di Programmazione della spesa, di determinazione dei criteri per individuare la soglia minima di efficienza delle strutture accreditate, nonché per la corretta determinazione dei contratti da sottoporre alle strutture erogatrici di prestazioni.

 

Qui di seguito il testo del provvedimento sul quale FederLab Italia esprime piena identità di vedute:

 

 A.C. 1386-A


ORDINI DEL GIORNO

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

N. 1.

Seduta del 22 luglio 2008

 

(omissis)

 

 

 La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 1, modifica l'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni introducendo nuovi criteri per la determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, in ragione della prevista abrogazione del decreto ministeriale 15 aprile 1994;

              tale disposizione non contiene i criteri per la scelta del campione di strutture da utilizzare come base per la determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie;

              tale disposizione, inoltre, non tiene conto, per le strutture private accreditate, tra gli elementi di determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, del giusto utile d'impresa;

              il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 3, modifica l'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Le modifiche riguardano l'accreditamento delle strutture sanitarie in rapporto al fabbisogno ed alla funzionalità della programmazione regionale. Viene aggiunto quale ulteriore criterio di valutazione la soglia minima di efficienza, ovvero la verifica del rapporto tra quantità, qualità e costo delle prestazioni sanitarie;

              tale disposizione, non prevede nella determinazione della soglia minima di efficienza le differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie e le diverse realtà geografiche;

              il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 3, modifica l'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni introducendo il seguente comma 2-quinquies: «in caso di mancata stipula dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso»;

              tale disposizione, a fronte della sospensione dell'accreditamento in caso di mancata stipula dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies non prevede specifiche procedure per la programmazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies;

              l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tra l'altro, con segnalazione AS451 del 24 aprile 2008, inviata al Governo e al Parlamento il 2 maggio 2008, ha censurato la determinazione di limiti di spesa per singola struttura accreditata basati sul fatturato storico,

impegna il Governo

          ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, al fine di:

              introdurre precisi criteri per la determinazione del campione di strutture da utilizzare come base per la fissazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo che il campione sia formato da strutture a gestione pubblica, strutture equiparate, strutture private accreditate e che sia statisticamente rappresentativo della realtà nazionale;

              tenere conto tra gli elementi per la determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie il giusto utile d'impresa, costituzionalmente garantito, nonché ad introdurre ulteriori criteri di determinazione delle tariffe;

              introdurre per la determinazione della soglia minima di efficienza criteri che tengano conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia;

              introdurre nell'articolo 8-quinquies ulteriori e specifici criteri per la corretta programmazione dei volumi di prestazioni, i cui limiti di spesa siano coerenti con il fabbisogno assistenziale e siano determinati per ogni branca specialistica, e non per singole strutture accreditate, anche alla luce delle indicazioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
9/1386/9.    Cesaro, Gioacchino Alfano.