Regione Calabria: Requisiti specifici per l’Accreditamento delle strutture di Laboratorio.
Esiti riunione Tavolo Tecnico.
Il Tavolo Tecnico all’uopo insediato presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria con la presenza delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, ha tenuto apposita riunione per discutere di alcuni punti della Check List predisposta dai Tecnici dell’Assessorato inerenti i requisiti specifici per l’Accreditamento delle strutture di Laboratorio.
FederLab Calabria ha proposto alcuni emendamenti: laddove è previsto che nel laboratorio di analisi sia presente un laureato in medicina per la “validazione tecnica e clinica dei risultati strumentali”. Al riguardo è stato evidenziato che il Biologo ha piena facoltà di direzione del Laboratorio di analisi senza necessità di affiancamento di un laureato in medicina, ovvero che la Legge n° 367 del 24.05.1967 istitutiva della professione di Biologo consente allo stesso la piena titolarità della direzione tecnica del Laboratorio. Al riguardo FederLab ha esibito tre sentenze del TAR sull’argomento.
L’affiancamento del Medico al Biologo può determinarsi qualora quest’ultimo esegua prelievi venosi ovvero sia assicurata la reperibilità di un Medico in caso di necessità.
Per quanto concerne la previsione che la Direzione tecnica del Laboratorio possa essere affidata ai Biologi qualora questi siano in possesso del titolo di specializzazione, FederLab ha eccepito che questa previsione è stata annullata da un’apposita sentenza emessa dal Tar Lazio e confermata dal Consiglio di Stato laddove è stato riformato il D.P.C.M. 10.02.1984 (Decreto Craxi) nella parte che prevedeva l’obbligo della specializzazione per il Biologo che intendeva assumere la Direzione Tecnica del Laboratorio.
Al riguardo i Tecnici dell’Assessorato hanno fatto rilevare che il requisito della specializzazione per il Biologo è indicato nell’articolo 7 della Legge Regionale approvata in data 10.07.2008 concernente “Norme in materia di Autorizzazione, Accreditamento, Accordi Contrattuali delle strutture sanitarie pubbliche e private” e che, pertanto, ogni modifica della norma può essere introdotta, esclusivamente, mediante ricorso alla Corte Costituzionale per la riforma della Legge.
Per quanto concerne la previsione “il Tecnico di Laboratorio può trasmettere direttamente i risultati degli esami richiesti in urgenza, purché vengano rispettati i criteri relativi alla validazione tecnica” FederLab ha evidenziato che nelle mansioni del Tecnico di Laboratorio non è prevista la possibilità di validare i risultati e che tale prerogativa è esclusiva del Direttore tecnico del Laboratorio.
La Commissione aggiorna i lavori a data da destinarsi.
Le Associazioni di Categoria terranno apposita riunione congiunta per presentare un unico documento tecnico per la riforma della proposta formulata dall’Assessorato alla Sanità.