CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA - sentenza
19 ottobre 2011 n.
205 - Pres.
Marotta, Rel.
Rigoni - Procura regionale c. R. F. (Avv. D. Paolini) - P.M. Zappatori.
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.L.vo n.
502/1992, per le strutture sanitarie private sono previste una
serie di requisiti per offrire alla collettività l’erogazione di
prestazioni mediche in alternativa alle strutture pubbliche.
Pertanto, i centri medici privati devono essere dotati di
requisiti tecnologici, strutturali, professionali e
organizzativi minimi, prestabiliti da apposito atto di
coordinamento assunto a livello nazionale, con il fine di
assicurare le migliori condizioni concorrenziali tra le
strutture pubbliche e quelle private in un’ottica di garanzia
nei confronti dell’utenza e della tutela del fondamentale
diritto alla salute dei cittadini (art. 32 Cost.).
2. Le strutture sanitarie private che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale
devono necessariamente rispettare gli standards di
qualità stabiliti dalle Regioni, le quali devono tener conto del
fatto che l’accreditamento della struttura sia funzionale alle
scelte della programmazione regionale, che la concorrenza tra
strutture pubbliche e private vada a vantaggio della qualità del
servizio e che detto riconoscimento sia improntato
all’uguaglianza di diritti e doveri delle diverse strutture per
consentire la libera scelta da parte dell’assistito.
3. Nei rapporti tra amministrazione pubblica e
gestione privata del settore sanitario la Regione deve vigilare
sul controllo di qualità della struttura accreditata e deve
disciplinare le modalità per la richiesta dell’accreditamento
medesimo e della sua revoca per l’assenza dei primari requisiti
di efficienza che sono a solo vantaggio del cittadino utente.
4. L’atto di accreditamento della struttura
sanitaria privata ha natura concessoria, pertanto,
l’accreditamento (che ha sostituito il precedente sistema della
convenzione, vigente prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n.
502/1992) costituisce una sorta di concessione ex lege di
attività di servizio pubblico nell’ambito di una più ampia
attività di programmazione delle Regioni cui spetta il compito
di vigilare e di controllare l’espletamento delle attività di
assistenza sanitaria da parte delle strutture private.
5. Sussiste il danno erariale conseguente ai
rimborsi effettuati direttamente a un poliambulatorio non
accreditato istituzionalmente, da parte di un’Azienda sanitaria,
perché dimostra una gestione generale dell’amministrazione
stessa non corretta, né controllata, tale da far sorgere una
responsabilità per malagestio dell’organo
apicale rappresentativo della stessa, ovvero il Direttore
Generale incaricato nel periodo in cui sono avvenuti i pagamenti (1).
(1)
La sezione Friuli Venezia Giulia rilevava il danno erariale per
aver consentito il pagamento di rimborsi a una struttura
sanitaria del tutto priva di accreditamento istituzionale sia
pure in presenza di norme imperative che imponevano
l’accreditamento in questione. Questa situazione, faceva
emergere rimborsi non spettanti e non dovuti per prestazioni
erogate da una struttura che aveva operato al di fuori di
qualunque controllo, in violazione della correttezza e della
legalità dell’azione amministrativa della Azienda sanitaria
pubblica.
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