Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia: Responsabilità del Direttore Generale per danno erariale conseguente al pagamento di prestazioni sanitarie

 

Pubblichiamo l’estratto della Sentenza del 19.10.2011 n. 205 emessa dalla Corte dei Conti sez.  regione Friuli Venezia Giulia riguardante le responsabilità del Direttore Generale per il danno erariale causato dal pagamento di rimborsi effettuati direttamente ad una struttura sanitaria non accreditata istituzionalmente, ovvero in assenza dei requisiti di qualità previsti dalla normativa regionale e nazionale. I Centri accreditati devono essere dotati dei requisiti minimi tecnologici, strutturali, organizzativi e di personale indicati nell’atto di coordinamento a livello nazionale (DPR 14.01.1997).

Le strutture devono rispettare gli standard di qualità ulteriori stabiliti dalle Regioni. Queste ultime accreditano un numero di strutture in funzione della programmazione regionale, garantiscono la concorrenza tra strutture pubbliche e private a vantaggio della qualità del servizio e della libera scelta dell’assistito.

L’Atto di Accreditamento ha natura di concessione di pubblico servizio.

Sussiste il danno erariale quando siano effettuati pagamenti a strutture senza l’Accreditamento Istituzionale, ovvero qualora si ometta di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti alle strutture (minimi ed ulteriori).

Per quanto riguarda i laboratori di analisi rientra tra i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio, la determinazione della tipologia posseduta dal laboratorio medesimo in termini di settori specializzati annessi al laboratorio generale di base.

 

 

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - sentenza 19 ottobre 2011 n. 205 - Pres. Marotta, Rel. Rigoni - Procura regionale c. R. F. (Avv. D. Paolini) - P.M. Zappatori.

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.L.vo n. 502/1992, per le strutture sanitarie private sono previste una serie di requisiti per offrire alla collettività l’erogazione di prestazioni mediche in alternativa alle strutture pubbliche. Pertanto, i centri medici privati devono essere dotati di requisiti tecnologici, strutturali, professionali e organizzativi minimi, prestabiliti da apposito atto di coordinamento assunto a livello nazionale, con il fine di assicurare le migliori condizioni concorrenziali tra le strutture pubbliche e quelle private in un’ottica di garanzia nei confronti dell’utenza e della tutela del fondamentale diritto alla salute dei cittadini (art. 32 Cost.).

2. Le strutture sanitarie private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale devono necessariamente rispettare gli standards di qualità stabiliti dalle Regioni, le quali devono tener conto del fatto che l’accreditamento della struttura sia funzionale alle scelte della programmazione regionale, che la concorrenza tra strutture pubbliche e private vada a vantaggio della qualità del servizio e che detto riconoscimento sia improntato all’uguaglianza di diritti e doveri delle diverse strutture per consentire la libera scelta da parte dell’assistito.

3. Nei rapporti tra amministrazione pubblica e gestione privata del settore sanitario la Regione deve vigilare sul controllo di qualità della struttura accreditata e deve disciplinare le modalità per la richiesta dell’accreditamento medesimo e della sua revoca per l’assenza dei primari requisiti di efficienza che sono a solo vantaggio del cittadino utente.

4. L’atto di accreditamento della struttura sanitaria privata ha natura concessoria, pertanto, l’accreditamento (che ha sostituito il precedente sistema della convenzione, vigente prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 502/1992) costituisce una sorta di concessione ex lege di attività di servizio pubblico nell’ambito di una più ampia attività di programmazione delle Regioni cui spetta il compito di vigilare e di controllare l’espletamento delle attività di assistenza sanitaria da parte delle strutture private.

5. Sussiste il danno erariale conseguente ai rimborsi effettuati direttamente a un poliambulatorio non accreditato istituzionalmente, da parte di un’Azienda sanitaria, perché dimostra una gestione generale dell’amministrazione stessa non corretta, né controllata, tale da far sorgere una responsabilità per malagestio dell’organo apicale rappresentativo della stessa, ovvero il Direttore Generale incaricato nel periodo in cui sono avvenuti i pagamenti (1).

(1) La sezione Friuli Venezia Giulia rilevava il danno erariale per aver consentito il pagamento di rimborsi a una struttura sanitaria del tutto priva di accreditamento istituzionale sia pure in presenza di norme imperative che imponevano l’accreditamento in questione. Questa situazione, faceva emergere rimborsi non spettanti e non dovuti per prestazioni erogate da una struttura che aveva operato al di fuori di qualunque controllo, in violazione della correttezza e della legalità dell’azione amministrativa della Azienda sanitaria pubblica.