Regione Calabria: Tardività fissazione Tetti di Spesa. Sentenza dell’Adunanza  Plenaria del Consiglio di Stato

 

L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 4 del 12.04.2012 ha statuito sulla legittimità dei Tetti di Spesa applicati retroattivamente.

In particolare, la vicenda oggetto della citata sentenza concerne la definizione dei Tetti di Spesa adottati dalla Regione Calabria per l’anno 2008 in modo retroattivo.

La sentenza chiarisce ancora una volta, e definitivamente, quali debbano essere le procedure da adottare nel caso di fissazione retroattiva dei Tetti di Spesa.

Essa prende spunto dalle sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, secondo le quali la programmazione della spesa deve avvenire nel rispetto delle risorse finanziarie sussistenti ma deve tener conto della quantità e del livello delle prestazioni sanitarie da garantire, previa valutazione, delle priorità e delle compatibilità connesse al diritto della tutela della salute.

In tale ottica la sentenza, in accoglimento in parte qua dell’Appello incidentale proposto dal Laboratorio appellato, ha affermato che la fissazione di tetti di spesa in modo retroattivo, pur essendo legittima, deve essere oggetto di precise regole che la Regione  deve seguire affinché la fissazione della stessa con effetto retroattivo debba necessariamente contemperare, e quindi bilanciare, l’esigenza del contenimento della spesa con l’erogazione di prestazioni sanitarie adeguate alla domanda di assistenza, e con l’interesse delle strutture sanitarie private ad avere certezza in ordine alle prestazioni remunerabili, ancorché erogate oltre il limite fissato.

In altre parole, il Consiglio di Stato richiamando una sua precedente decisione, ha evidenziato che,in ossequio al principio della tutela dell’affidamento,  eventuali tagli tardivamente imposti non possono incidere su prestazioni già erogate dalle medesime strutture, laddove ovviamente il Tetto fissato in modo retroattivo sia inferiore a quello stabilito nell’anno precedente.

 

 

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