Riceviamo e Pubblichiamo: Accesso agli Atti Ordine dei Biologi. Ricorso al TAR

 

Riceviamo e Pubblichiamo il ricorso al TAR del Lazio presentato da Biologi iscritti all’Ordine per l’accesso agli Atti, stante il diniego espresso dal Presidente e dal Consiglio dell’Ordine.

 

                                ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  LAZIO    R O M A                                                                                                                                                                           

RICORRONO

 - omissis -

tutti rappresentati e difesi, per procura in calce al presente atto, dall’Avvocato Luigi Rispoli con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Cosseria n.2, presso il Dott. Alfredo Placidi

C O N T R O

l’Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore

 P E R     L’ A N N U L L A M E N T O

a) della nota protocollo n.100/10/FP del 26/04/2010 dell’Ordine Nazionale dei Biologi, resa in riscontro dell’istanza ex art. 25 della L.241/90, protocollata presso la sede dell’Ente in data  25 marzo 2010, con la quale i ricorrenti hanno chiesto al suddetto Ordine di prendere visione ed estrarre copia dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, nonché di tutti gli allegati e di tutta la documentazione comprovante le voci e/o le poste dei conti consuntivi degli esercizi finanziari sopra indicati

        N O N C H E ’

per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a detto accesso e per il conseguente ordine all’Ordine Nazionale dei Biologi di esibizione dei summenzionati documenti

F A T T O

           I.- I ricorrenti sono dottori biologi regolarmente iscritti all’Albo, e costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della Legge n.396 del 24 maggio 1967, rubricata “Ordinamento della Professione di Biologo”, l’Ordine Nazionale dei Biologi.

L’Ordine Nazionale dei Biologi è infatti ente associativo, ovvero ente a carattere esponenziale dei soggetti che ne fanno parte, i quali hanno il potere di decidere direttamente, attraverso le assemblee, le questioni essenziali della vita dell’ente, mentre il Consiglio dell’Ordine è l’organo collegiale deliberativo che rappresenta l’ente professionale  e al quale spettano tutti i poteri e le attribuzioni previsti dall’ordinamento professionale.

In particolare, l’articolo 16, comma II, lett. f) e g), della Legge n.396/1967 stabilisce che “il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; stabilisce entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’ordine…….., la misura del contributo annuale da corrispondersi agli iscritti nell’albo o nell’elenco, nonché della tassa per il rilascio dei certificati…………”.-

Il Consiglio dell’Ordine ha quindi tra i suoi compiti istituzionali quello di redigere un bilancio che preveda le spese da sostenere nell’ambito dell’esercizio finanziario di riferimento, e conseguentemente un consuntivo che dia appunto conto delle spese sostenute per il funzionamento dell’ordine, opportunamente corredato dalla necessaria documentazione.

I detti atti contabili (bilancio di previsione e conto consuntivo) rappresentano la sintesi delle spese di funzionamento dell’ordine, e perciò concorrono a stabilire la misura del contributo annuale che ciascuno degli iscritti è tenuto a corrispondere.

E’ chiaro dunque che ogni iscritto all’Albo, in quanto componente di diritto dell’Ordine, ha un interesse qualificato alla conoscenza di questi atti che incidono in via diretta e immediata  sulle sue posizioni giuridiche soggettive all’interno dell’Ordine.

In ragione di ciò, con istanza presentata in data 25 marzo 2010, i ricorrenti chiedevano all’Ordine l’ostensione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli anni 1999.  2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, nonché di tutti gli allegati e di tutta la documentazione comprovante le voci e/o le poste dei conti consuntivi degli esercizi finanziari sopra indicati.

In particolare, i ricorrenti chiedevano l’ostensione dei seguenti atti:

-          atti relativi ad eventuali investimenti mobiliari e/o finanziari, e relative delibere del Consiglio dell’Ordine per gli anni dal 1999 al 2009;

-          numero di tutti gli eventi di EMC, organizzati e svolti dal Consiglio dell’Ordine Nazionale negli anni dal 2003 al 2009, numero di partecipanti e introiti derivanti dal costo sostenuto da ciascun partecipante, e relative delibere del Consiglio;

-          atti relativi all’indennità e ai rimborsi del Presidente e dei Consiglieri per gli anni dal 1999 al 2009 e le relative delibere dell’Ordine;

-          elenco di tutti coloro che hanno svolto attività professionale  e/o collaborazione, e comunque a qualsiasi titolo con l’Ordine negli anni dal 1999 al 2009 e le relative delibere di conferimento degli incarichi;

-          atti relativi alle spese legali e alle spese per prestazioni di opera da parte di terzi per gli anni dal 1999 al 2009 e le relative delibere dell’ordine di conferimento dell’incarichi;

-          atti relativi alle spese legali e alle spese per prestazioni di opera da parte di terzi per gli anni dal 1999 al 2009 e relative delibere dell’Ordine;

-          atti relativi alle spese di rappresentanza sostenute dal Presidente e/o dai consiglieri negli anni dal 1999 al 2009 e relative delibere dell’Ordine;

-          copia del libro unico (ex libro matricola) e delle delibere del Consiglio dell’Ordine aventi ad oggetto l’assunzione di dipendenti per gli anni dal 1999 al 2009.

-          copia di un libro cassa relativo agli anni dal 1999 al 2009.- 

Appare evidente che tutti gli atti di cui i ricorrenti hanno chiesto di prendere visione e di estrarre copia afferiscono alle attività principali dell’ente, e quindi interessano direttamente gli iscritti all’albo, in quanto titolari di una situazione giuridicamente rilevante, che trova il suo massimo momento di espressione all’interno dell’Assemblea, attraverso l’esercizio del diritto di voto.

E invero, l’ente professionale è un ente di autogoverno che è sì sottoposto alla vigilanza dello Stato – che la esercita attraverso il controllo del Ministero della Giustizia –  ma che rimane sostanzialmente un ente dotato di ampia autonomia statutaria, organizzatoria finanziaria e contabile.

Inoltre, laddove si consideri che le risorse finanziarie dell’Ordine derivano esclusivamente dal contributo annuale che ogni iscritto è tenuto a versare, e che tali risorse vengono utilizzate per consentire al Consiglio l’espletamento delle attribuzioni che gli sono proprie e che incidono direttamente sulla posizione soggettiva degli associati, non appare revocabile in dubbio che ogni associato ha diritto a conoscere tutti gli atti che incartano le scelte di gestione e di funzionamento dell’ente, ossia  gli atti di bilancio e i conti consuntivi che esprimono la sintesi delle spese di funzionamento dell’ordine, che a loro volta concorrono a stabilire la misura del contributo annuale che ciascuno degli iscritti è tenuto a corrispondere.

Nonostante ciò, l’Ordine con la nota protocollo che qui si impugna, ha di fatto negato il diritto di accesso dei ricorrenti, con una motivazione che cela un comportamento che questa difesa non esita a definire ostruzionistico.

L’Ordine, infatti, riscontrando l’istanza di accesso, ha prima  fatto un generico e non meglio specificato riferimento al regolamento interno attuativo della disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 24 della L.n.241/90, adombrando una pretesa e presunta incompatibilità tra il suddetto regolamento e la istanza presentata, senza tuttavia indicare quali fossero le disposizioni del regolamento ostative del richiesto accesso, per poi sollevare tutta una serie di obiezioni assolutamente prive di pregio giuridico.

L’Ordine ha  affermato che “ al momento attuale non è possibile dal punto di vista materiale soddisfare la richiesta. L’edificio che ospita gli Uffici dell’Ordine si trova in una fase di ristrutturazione interna ed è agibile e solo con difficoltà il piano terreno, dove in sostanza sono ammassati gli impiegati che riescono a stento a evadere il  lavoro strettamente necessario”,  e che alcuni dei biologi che avevano sottoscritto la richiesta non ne avrebbero avuto titolo atteso che si tratta di “colleghi iscritti solo da qualche anno addirittura nel 2008 o 2009, quando cioè i medesimi non erano neppure laureati”.-

La sterilità della motivazione addotta è di palmare evidenza, ed è in netto contrasto con i principi che sorreggo e disciplinano il diritto di accesso, dettagliatamente indicati negli articoli 22 ss. della L.241/90 e s.m.i..-

La richiesta dei ricorrenti – come verrà chiaramente dimostrato nei motivi di censura che seguono –  è pienamente legittima sia sotto il profilo soggettivo dell’interesse all’accesso, che sotto il profilo oggettivo della piena ostensibilità degli atti richiesti, ed è inoltre assolutamente conforme al citato regolamento interno.-

La nota impugnata deve quindi essere annullata e per l’effetto deve essere riconosciuto il diritto di accesso dei ricorrenti per il seguente

M O T I V O

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 25 DELLA L. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLO 15 E 16 DELLA LEGGE 396 del 24 MAGGIO 1967  VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –    CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 3 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI AI SENSI DELL’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241.-

L’interesse  dei ricorrenti è documentato dalla stessa richiesta di accesso indirizzata all’Ordine.-

Ed infatti i ricorrenti in quanto biologi iscritti all’Albo costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della L.n.396/1967, l’Ordine Nazionale dei Biologi ed hanno pertanto un interesse istituzionale e qualificato  a conoscere tutti gli atti che sovraintendono al corretto funzionamento e alla vita dell’ente.

L’ente professionale  è  ente ad appartenenza obbligatoria, nel senso che per l’esercizio della professione è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale.

Gli ordini professionali quali enti associativi hanno dunque la struttura tipica delle associazioni e ad essi sono assegnati compiti pubblici per le particolari qualità degli associati.

In particolare, l’Ordine si regge sui contributi obbligatori degli associati.

Ne deriva che  gli associati, quando votano i componenti del Consiglio – organo deliberativo a cui spettano tutti i poteri e le attribuzioni previsti dall’ordinamento professionale e funzionali allo svolgimento della vita dell’ente e alla tutela degli interessi degli iscritti –  conferiscono a tale organo il potere di  rappresentanza dell’ente professionale, e per questo stesso sono legittimati, in quanto titolari di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, a conoscere tutti gli atti espressione dell’esercizio di quel potere e in grado di incidere direttamente (o indirettamente) su quella situazione soggettiva giuridicamente rilevante. 

Di qui l’illegittimità del comportamento dell’Ordine che di fatto ha   negato l’ostensibilità degli atti oggetto della istanza di accesso, violando non solo le disposizioni di legge che disciplinano l’accesso agli atti, ma anche le disposizioni del regolamento interno approvato dall’Ordine.

E invero,  secondo quanto stabilito dall’art.22 della L.n.241/91, come novellato dall’art. 15 della L. n.15/2005, il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Peraltro, anche prima della riforma introdotta dalla L.n.15/2005, il diritto di accesso era garantito, per espressa previsione di legge, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nell’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi fosse necessaria all’istante per curare e difendere i suoi interessi, e senza che tale interesse, peraltro, potesse, restrittivamente farsi coincidere con quello all’impugnazione. (TAR. Sicilia Catania, sez. II, 19/04/2007 n.693).

In altri termini, il diritto di accesso deve sempre essere garantito ogni qualvolta l’istante prospetti il collegamento funzionale tra la salvaguardia del proprio interesse, concreto e qualificato, e l’ostensione dei dati oggetto del richiesto accesso (Cons. Giust. Amm. Sic., 05/12/2007, n.1087).

E’ noto, infatti, che la trasparenza dell’azione amministrativa – nelle diverse forme in cui si realizza – prima tra tutte la pubblicità degli atti e dei documenti e il diritto di accesso ai medesimi da parte di chi ne faccia richiesta – costituisce oramai una irrinunciabile esigenza degli ordinamenti democratici, ponendosi quale strumento indispensabile a realizzare un effettivo rapporto tra governanti e governati, per il fatto di consentire a questi ultimi una più consapevole partecipazione all’operato dei pubblici poteri e un più pieno controllo della relativa rispondenza agli interessi sociali e ai precetti legislativi e costituzionali.

Tale principio partecipativo, cui dovrebbe uniformarsi il rapporto tra governanti e governati, assume una connotazione peculiare con riferimento agli enti associativi a carattere esponenziale del gruppo che rappresentano, e  presuppone l’indispensabilità della realizzazione di un percorso condiviso, che  non deve, però, risolversi in un vuoto strumento formale ma in un mezzo reale, efficiente ed efficace, attraverso cui attuare una effettiva collaborazione tra governanti e governati,  l’unico capace di far emergere nella loro pienezza, le esigenze organizzative, economiche e sociali dell’ordine professionale.

Nel caso di specie, la legittimazione dei ricorrenti deriva dalla necessità di conoscere, nella loro veste di componenti dell’Ordine dei Biologi, le modalità attraverso le quali vengono impiegate le risorse finanziarie di cui l’Ordine dispone e la cui gestione è affidata al Consiglio.

Tutti gli Ordini professionali, e dunque anche quello dei Biologi, sono organi di autogoverno, dotati di autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile,  che si autofinanziano con i contributi degli iscritti e la misura di tale contributo è determinata dallo stesso Consiglio “nei limiti necessari a coprire le spese di funzionamento dell’Ordine”(cfr art.16, comma II, lett.g L.n.396/1967).-

Ciò posto, appare evidente che i ricorrenti, in quanto componenti dell’Ordine, e in quanti titolari del diritto di voto per la elezione dei membri del Consiglio, dal quale sono amministrati e rappresentati per gli aspetti più rilevanti che afferiscono all’esercizio della professione, sono per questo stesso titolari di una particolare posizione legittimante l’accesso agli atti del Consiglio,  atteso che gli atti o i documenti che si chiedono di visionare hanno dispiegato o possono dispiegare effetti diretti e indiretti nei loro confronti (Tar Calabria, Catanzaro, sez.II, 14 maggio 2002, n.1076; Cons. Stato, sez.IV, 29 aprile 2002, n.2283; Tar Lazio, sez.II, 15 febbraio 2002, n.1046; Tar Campania Napoli, sez.V, 7 gennaio 2002, n.131).

Né è revocabile in dubbio che l’interesse sotteso all’istanza dei ricorrenti è qualificato oltre che dall’essere diretto a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, anche come personale e concreto, cioè immediatamente riferibile al soggetto che pretende di essere messo a conoscenza dei documenti.

La circostanza che l’istanza sia stata presentata congiuntamente, anzicchè con singole richieste, si spiega in considerazione del fatto che le posizioni giuridiche soggettive fatte valere presentano un contenuto analogo, in ragione dello status di associato al medesimo Ordine che fa capo ad ognuno dei ricorrenti e dell’interesse collegato a tale status che si intende tutelare.

Conseguentemente, le diverse posizioni soggettive, pure nella ontologica individualità, sono cementate da un comune denominatore tale che l’interesse che fa capo a ognuno di essi diventa espressione di un identico interesse comune a tutti gli altri.

Così individuato l’interesse che legittima la richiesta dei ricorrenti, appare evidente la pretestuosità della motivazione posta a base della nota impugnata,  allorchè si contesta la richiesta di accesso da parte di alcuni biologi che – secondo l’Ordine – non ne avrebbero avuto titolo perchè “colleghi iscritti solo da qualche anno addirittura nel 2008 o 2009, quando cioè i medesimi non erano neppure laureati”, laddove  la istanza si riferiva agli anni dal 1999 al 2009.

A tal riguardo basta richiamarsi alle sopra citate pronunce giudiziali che hanno specificato la posizione soggettiva che legittima la richiesta all’accesso e che sussiste ogni qual volta gli atti di cui si chiede di prendere visione hanno dispiegato o possono dispiegare effetti diretti e indiretti su tale posizione giuridica soggettiva (Tar Calabria, Catanzaro, sez.II, 14 maggio 2002, n.1076; Cons. Stato, sez.IV, 29 aprile 2002, n.2283; Tar Lazio, sez.II, 15 febbraio 2002, n.1046; Tar Campania Napoli, sez.V, 7 gennaio 2002, n.131).-

Ora appare evidente che le scelte di gestione e di amministrazione delle risorse finanziarie di cui l’Ente dispone fatte negli anni passati sono destinate inevitabilmente a riverberare i loro effetti anche negli esercizi finanziari successivi e dunque sono in grado di incidere sulla posizione giuridica dei nuovi associati.

Assolutamente inconferente è la motivazione posta a base della risposta impugnata nella parte in cui nega che la istanza di accesso possa essere soddisfatta perché “l’edificio che ospita gli Uffici dell’Ordine si trova in una fase di ristrutturazione interna ed è agibile e solo con difficoltà il piano terreno, dove in sostanza sono ammassati gli impiegati, che riescono a stento ad evadere il lavoro strettamente necessario”.

A parte il fatto che la nota impugnata e resa in risposta all’istanza di accesso è pervenuta ai ricorrenti ben un mese dopo la presentazione della suddetta istanza, mentre l’Ordine non specifica quando questi lavori sarebbero iniziati, per cui i ricorrenti non sono posti in condizione di sapere se un tempestivo riscontro all’istanza avrebbe consentito di evitare il preteso e presunto problema logistico, questa difesa non può comunque non evidenziarne l’assoluta pretestuosità, che palesa una volta di più l’atteggiamento evidentemente ostruzionistico dell’Ordine.

Gli atti di cui si è richiesta l’ostensione sono atti fondamentali, che riguardano i bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, nonché di tutti gli allegati e di tutta la documentazione comprovante le voci e/o le poste dei conti consuntivi degli esercizi finanziari sopra indicati.

Si tratta, in buona sostanza, di atti che esprimo in sintesi le scelte fatte per il funzionamento dell’Ente e per lo svolgimento dei compiti che gli sono propri  e che devono quindi essere conservati con particolare cura.

A maggiore ragione questa esigenza di salvaguardia e di custodia sussiste a fronte di “opere di ristrutturazione interna dell’edificio adibito a sede dell’Ente”, per cui l’Ordine ben avrebbe potuto (recte: dovuto) nominare il responsabile del procedimento che, compatibilmente con le  esigenze dell’Ente, avrebbe potuto (recte: dovuto) mettere gli atti richiesti a disposizione dei richiedenti.

Ma certo non è credibile che una risposta di diniego pervenuta ben un mese dopo la presentazione dell’istanza possa basarsi su un problema logistico di ristrutturazione degli edifici (sic!!).

Nei trenta giorni e più che l’Ordine ha atteso per dare risposta ai ricorrenti, stante la peculiare natura degli atti di cui si è richiesta l’ostensione, e che come detto richiedono una particolare cura nella loro custodia e conservazione, l’Ordine stesso avrebbe potuto organizzarsi per permettere l’accesso ai richiedenti.

E’ evidente quindi la mancata volontà di rendere ostensibili gli atti, che è cosa ben diversa dalla pretesa e presunta impossibilità di renderli accessibili.

Dimostrato, dunque, il pieno e legittimo interesse dei ricorrenti alla estensibilità degli atti richiesti, è opportuno evidenziare che nessuno ostacolo al richiesto accesso sussiste neanche sotto il profilo oggettivo, con riguardo alla natura degli atti di cui si è richiesto di prendere visione.-

E invero, giurisprudenza consolidata riconosce che l’accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi, e cioè gli atti detenuti dall’amministrazione nella loro materialità che identificano statuizioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni e valutazioni degli organi pubblici (Cons.Stato, Sez. VI, 21/09/2005, n.4929).-

D’altronde, al diritto d’accesso ai documenti amministrativi viene riconosciuto dal nostro ordinamento un ambito molto ampio, sia come risposta effettiva al principio di trasparenza dell’agire pubblico, sia come esigenza di garantire la possibilità della cura e della difesa di interessi giuridici da parte dei singoli. Perché un diritto di tale portata subisca una limitazione è necessario, pertanto, che si sia in presenza di una fattispecie tipica e certa. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, posto a garanzia della trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, trova applicazione in ogni tipologia di attività della P.A..-

 In linea di principio, dunque, l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi, purché direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza (cfr, ex multiis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 08.04.2008, sent. n. 2936).

Se questo è vero – come è vero – avendo questa difesa ampiamente provato il diritto dei ricorrenti all’accesso, perché fondato su una situazione legittimante ben definita, de plano risulta comprovata la piena estensibilità degli atti richiesti.

Attraverso la elezione dei componenti il Consiglio, ogni iscritto conferisce agli stessi un potere di rappresentanza nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’ordinamento professionale che riguardano principalmente la gestione delle risorse finanziarie per il compimento di tutte le attività dell’ente; risorse che è bene ricordarlo provengono dagli stessi iscritti attraverso il versamento del contributo obbligatorio, unica forma di sostentamento dell’Ordine.

E’ dunque incontestabile che i componenti il gruppo rappresentato dall’ente associativo sono pianamente legittimati a conoscere i dati contabili (bilancio preventivo e consuntivo) che esprimono la sintesi delle spese di funzionamento dell’ordine, e perciò concorrono a stabilire la misura del contributo annuale che ciascuno degli iscritti è tenuto a corrispondere.

D’altronde sulla ostensibilità degli atti di bilancio degli enti pubblici esiste una consolidata giurisprudenza che ha avuto cura di precisare che “il bilancio è atto pubblico rispetto al quale non appare configurabile un interesse pubblico al diniego all’accesso. E’ pur vero che per l’Ente pubblico il documento contabile più rilevante è rappresentato dal preventivo, ciò però non esclude che la mancata esibizione del consuntivo non consente di verificare l’affidabilità e il rispetto delle prestazioni di legge nella redazione del preventivo per l’anno successivo nonché di valutare per quanto di interesse le modalità di gestione delle risorse e il grado di rispondenza delle previsioni ai risultati, in un’ottica di accertamento della regolarità della imposizione contributiva” (ex pluriubus:TAR Lombardia, Milano, sez.IV, 03/03/2008, n.456) .-

A conferma della fondatezza della richiesta degli odierni ricorrente milita anche la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale “la posizione che legittima all’accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, … essendo sufficiente che l’istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione(C.d.S. Sez. VI 16.6.1994 n. 1015).-

Da tanto consegue che la proposta domanda di accesso è pienamente legittima sia sotto il profilo della sussistenza dell’interesse che del diritto dei ricorrenti alla visione della chiesta documentazione e, quindi, al suo rilascio.-

In questa prospettiva rimane destituita di qualsivoglia fondamento anche l’eccezione sollevata dall’Ordine con la nota impugnata nella parte in cui si adombra un preteso e presunto contrasto tra la proposta istanza e “il regolamento attuativo dell’articolo 24 della L.n.241/90, il regolamento cioè di disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, riscontrato senza osservazioni dal Ministero di Grazia e Giustizia con proprio provvedimento del 26/06/1993”.-

L’Ordine infatti si limita a parlare di una non conformità tra l’istanza di accesso e il suddetto regolamento, senza tuttavia indicare  quali possano essere in teoria le disposizioni di regolamento ostative del richiesto accesso.

Orbene, a parte la ovvia considerazione che una obiezione così formulata è del tutto sterile, perché affermare che una istanza è contraria a norme regolamentari senza indicare con precisione il contenuto di  queste norme riduce l’obiezione stessa a una vuota clausola di stile del tutto priva di pregio giuridico, questa difesa fa rilevare che la risposta “sibillina” dell’Ordine dipende sic et sempliciter dalla inesistenza, nel corpo del regolamento, di disposizioni contrarie al richiesto accesso.

Anzi, è proprio il diniego opposto a violare il citato regolamento.

L’articolo 1, comma secondo, del regolamento testualmente stabilisce “ salvi i limiti di cui agli articoli seguenti, il diritto di accesso può esercitarsi nei confronti nei confronti di qualunque documento, a qualsiasi titolo detenuto dagli uffici dell’Ordine”.

I limiti cui la disposizione si riferisce sono indicati nel successivo articolo 10, rubricato “ Limiti al diritto di accesso”, e concernono “…..atti relativi a procedimenti disciplinari; copie di istanze che i privati abbiano rivolto all’Ordine; copie di ogni atto o deliberazione con la quale l’Ordine abbia provveduto per la sicurezza della propria sede, dei propri membri nonchè dipendenti, dei propri arredi e dei propri valori”.

E’ evidente che nessuno degli atti di cui è stata richiesta l’ostensione rientra in quelli sopra indicati.

D’altra parte non potrebbe essere altrimenti.

I ricorrenti hanno infatti ampiamente dimostrato la loro piena legittimazione al richiesto accesso, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia, sia sotto il profilo soggettivo, ossia dell’interesse all’accesso, che sotto quello oggettivo della piena estensibilità degli atti richiesti.

Ogni diversa previsione in sede di adozione di regolamenti attuativi risulterebbe illegittima, atteso che la normativa di dettaglio deve comunque essere adottata nel rispetto dei principi fondamentali che regolamentano l’accesso e che non ammettono deroghe di sorta.

Ciò posto, se la ratio sottesa all’accesso è quella della trasparenza dell’agere pubblico in funzione di tutela di situazioni soggettive rilevanti che possano essere incise dagli atti di cui si chiede l’ostensione, a fortiori questa esigenza di tutela non può mai essere pretermessa allorchè si tratti di enti esponenziali degli interessi del gruppo e la istanza di accesso provenga dai componenti di questo gruppo ed abbia ad oggetto atti che esprimono in sintesi scelte di governo dell’ente in grado di incidere sulla posizione giuridica degli associati.-

Ed è questa la ragione per cui il citato regolamento è passato indenne al controllo del Ministero di Giustizia che esercita l’alta vigilanza sull’Ordine, e a cui per tale ragione è necessario notificare il presente ricorso.

Da ultimo va rilevato che nella specie non sussiste alcuna ragione ostativa all’accesso eventualmente connessa all’esigenza di tutela dei terzi.-

Né sussistono problemi di tutela della privacy, ove si consideri che prevale, in ipotesi come quella di cui trattasi, l’esigenza di tutela della posizione di chi agisce per l’accesso, motivato proprio dall’esigenza di conoscere con esattezza i bilanci di previsione e i conti consuntivi degli anni  1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, nonché di tutti gli allegati e di tutta la documentazione comprovante le voci e/o le poste dei conti consuntivi degli esercizi finanziari sopra indicati, al fine di verificare le modalità di impiego  delle risorse finanziarie dell’Ordine rispetto alle spese di funzionamento, che tra l’altro concorrono a stabilire la misura del contributo annuale che ciascuno degli iscritti è tenuto a corrispondere e che rappresenta l’unica forma di sostentamento dell’Ordine stesso.-

P.Q.M.

voglia l’Ecc.mo TAR annullare la nota protocollo n.100/10/FP del 26/04/2010 dell’Ordine Nazionale dei Biologi, resa in riscontro dell’istanza ex art. 25 della L.241/90, protocollata presso la sede dell’Ente in data  25 marzo 2010, e per l’effetto dichiarare il diritto dei ricorrenti a prendere visione e a estrarre copia dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, nonché di tutti gli allegati e di tutta la documentazione comprovante le voci e/o le poste dei conti consuntivi degli esercizi finanziari sopra indicati, con particolare riguardo: agli atti relativi ad eventuali investimenti mobiliari e/o finanziari, e relative delibere del Consiglio dell’Ordine per gli anni dal 1999 al 2009; al numero di tutti gli eventi di EMC, organizzati e svolti dal Consiglio dell’Ordine Nazionale negli anni dal 2003 al 2009, numero di partecipanti e introiti derivanti dal costo sostenuto da ciascun partecipante, e relative delibere del Consiglio; agli atti relativi all’indennità e ai rimborsi del Presidente e dei Consiglieri per gli anni dal 1999 al 2009 e le relative delibere dell’Ordine; all’elenco di tutti coloro che hanno svolto attività professionale  e/o collaborazione, e comunque a qualsiasi titolo con l’Ordine negli anni dal 2000 al 2009 e le relative delibere di conferimento degli incarichi; agli atti relativi alle spese legali e alle spese per prestazioni di opera da parte di terzi per gli anni dal 1999 al 2009 e le relative delibere dell’ordine di conferimento dell’incarichi; agli atti relativi alle spese legali e alle spese per prestazioni di opera da parte di terzi per gli anni dal 1999 al 2009 e relative delibere dell’Ordine; agli atti relativi alle spese di rappresentanza sostenute dal Presidente e/o dai consiglieri negli anni dal 1999 al 2009 e relative delibere dell’Ordine, nonché alla copia del libro unico (ex libro matricola) e delle delibere del Consiglio dell’Ordine aventi ad oggetto l’assunzione di dipendenti per gli anni dal 1999 al 2009 e alla copia di un libro cassa relativo agli anni dal 2000 al 2009.-

Alla stregua dell’art. 9 della L. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni, il difensore dichiara che la controversia è assoggettata al contributo unificato  di € 250.000.-

Napoli/ Roma, 11 maggio 2010.-

Avv. Luigi Rispoli

 

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della Legge 21.01.1994, n.53.-

Io sottoscritto Avv.Luigi Rispoli, con studio in Napoli, alla Piazza Trieste e Trento 48, nella qualità di difensore dei  ricorrenti, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 6 dicembre 2005, ho notificato l’antescritto atto, annotato nel registro Cronologico n.13/2010  e vidimato dall’Ufficio Postale di Nola, per legale scienza ed a ogni effetto di legge a:

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in Roma alla Via Icilio n.7, mediante spedizione di copia conforme al suo originale, a mezzo plico raccomandato A.R. dall’Ufficio postale di Napoli;

Avv. Luigi Rispoli

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l’Avvocatura dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, mediante spedizione di copia conforme al suo originale,  a mezzo plico raccomandato A.R. dall’Ufficio postale di Napoli.

Avv. Luigi Rispoli

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede, in Roma, alla Via Arenula n.70 mediante spedizione di copia conforme al suo originale,  a mezzo plico raccomandato A.R. dall’Ufficio postale di Napoli

Avv. Luigi Rispoli