Sicilia: Taglio tariffe prestazioni specialistiche. Sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa. Lettura ed effetti della Sentenza

 

LETTURA ED EFFETTI DELLA SENTENZA CGA 428/2015

 

Con D.A. 1977 del 28 settembre 2007, la Regione, in attuazione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007-2009, stabilì che le tariffe massime applicabili in Sicilia, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a far data dal 1 ottobre 2007, fossero quelle previste dal DM 12.09.2006 (c.d. Decreto Turco).

 

Il TAR Palermo, con diverse ordinanze dispose la sospensione dell’esecuzione del D.A. 1977/2007.

 

L’Assessorato con D.A. 336 del 28.02.2008, ritenne di doversi conformare,nelle more della definizione del giudizio di merito e con riserva di ripetizione,al contenuto delle ordinanze del TAR per l’effetto delle quali rivissero nel territorio della Regione i valori tariffari di cui al Decreto n. 24059 dell’11 dicembre 1997 (c.d. Tariffario Pagano).

 

Con svariate sentenze di merito il TAR (in realtà con pronunce inesistenti, perché si occuparono della diversa problematica della scontistica), però nell’anno 2011 respinse tutti i ricorsi.

Solo tre di quelle decisioni furono appellate al CGA, mentre tutte le altre passarono inesorabilmente in giudicato.

 

Con sentenze nn. 728/2012 (che aveva riunito gli appelli presentati da SBV e CSSP) e 783/2012 (Laboratori di Analisi) il CGA rigettò gli unici appelli proposti, ritenendo erroneamente gli originari ricorsi inammissibili per mancata impugnativa, nei termini decandenziali, del Piano di Rientro.

 

Con D.A. 170/2013, l’Assessorato “preso atto della decorrenza del termine perentorio per la proposizione del ricorso per Cassazione senza che le medesime sentenze fossero state impugnate” (sic!) ha ritenuto che a seguito della definizione dei giudizi di merito con esito favorevole per l’amministrazione, fossero venuti meno i presupposti del D.A. 336/2008, con rimozione dei suoi effetti sospensivi e conseguente ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. 1977/2007 e ha dichiarato l’obbligo delle Aziende Sanitarie Provinciali di procedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche, delle maggiori somme erogate rispetto a quelle che sarebbero state corrisposte in applicazione del D.A. 1977/2007.

 

In realtà, al contrario di quanto asserito nel D.A. 170/2013, avverso quelle sentenze del CGA nessun ricorso per Cassazione era possibile proporre.

 

Mentre l’SBV e il CSSP prestarono definitivamente acquiescenza alla sentenza n. 728/2012, facendola passare in giudicato, i singoli laboratori di analisi destinatari della sentenza n. 783/2012, si determinarono a proporre ricorso per revocazione avanti il CGA, unico rimedio giurisdizionale previsto.

 

Con sentenza n. 428/2015, il CGA ha clamorosamente preso atto del Suo errore di fatto (della documentata impugnativa nei termini del Piano di Rientro da parte dei ricorrenti) ed ha revocato la propria sentenza, sospendendo il merito del giudizio (c.d. fase rescissoria).

 

In sintesi, a questo punto, ferme restando gli effetti delle sentenze di primo e secondo grado passate in giudicato, l'intera  vicenda non sarebbe definita da giudizi di merito con esito favorevole per l’Amministrazione (e quindi, in tesi, dovrebbe rivivere il Decreto 336/2008 sospendeva in pratica gli effetti del DA "Bindi /Turco") , dovendo attendere il c.d. giudizio rescissorio del CGA che interverrà necessariamente dopo le sentenze di merito relative ai ricorsi pendenti avanti al TAR Palermo  ( solo il TAR Palermo e non LAZIO ) sulla legittimità del Piano di Rientro . Pertanto ad oggi risulterebbero  illegittimi ed illeciti tutti i recuperi tariffari effettuati dalle ASP ,nelle varie modalità , riferentesi  ai periodi 01/10/2007 fino al 31/05/2013.

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