Qui di seguito pubblichiamo la sentenza n. 473/2012
emessa dalla I Sezione del TAR Campania con la quale è
stato respinto il ricorso presentato dalle Associazioni
di Categoria riguardante la richiesta di aggiornamento
ed adeguamento delle tariffe relative alla prestazioni
di fisiocinesiterapia per il triennio 2006-2008.
Nella specie il TAR ha ritenuto quanto segue: " ... il
sistema di aggiornamento tariffario è stato modificato
per effetto dell’art. 8-sexies, co. 5 e 6, del d. lgs.
n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 79 del
decreto legge n. 112 del 2008, il quale, abrogando il
decreto ministeriale 15.4.1994, ha disciplinato un nuovo
procedimento di revisione periodica delle tariffe, non
più basato sull’obbligo regionale di determinazione
triennale; - l’azione amministrativa, nella parte
estranea a pregressi giudicati, è vincolata
all’osservanza delle prescrizioni della normativa
sopravvenuta; - pertanto in materia risulta prodromica
l’emanazione del decreto ministeriale di revisione delle
tariffe massime da corrispondere alle strutture
accreditate nonché dei criteri generali per l’adozione
dei sistemi tariffari regionali; - in base all’art. 2
della legge n. 241 del 1990, va escluso l’obbligo
dell’amministrazione di provvedere qualora il
procedimento non consegua obbligatoriamente ad
un’istanza, ovvero non debba essere iniziato d’ufficio
...".
In buona sostanza, secondo il dictum del TAR in questo
procedimento non vi sarebbe obbligo della Regione di
provvedere, poiché vi sarebbe una vacatio legis;
pertanto, finché non sarà emanato il Decreto
Ministeriale di revisione delle tariffe massime da
corrisponde e dei criteri generali per l'adozione dei
sistemi tariffari regionali, non si può provvedere ad
aggiornare le tariffe. |